Innanzitutto qualche definizione tratta da
treccani.it
CITTADINANZA: condizione di
appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale
relazione comporta; tra i primi, vanno annoverati in particolare i diritti
politici, ovvero il diritto di voto e la possibilità di ricoprire pubblici
uffici; tra i secondi, il dovere di fedeltà e l’obbligo di difendere lo Stato,
prestando il servizio militare, nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
ETNÌA: In etnologia e antropologia, raggruppamento
umano basato su caratteri culturali e linguistici. Spesso usato, nel linguaggio
giornalistico, con il sign. di minoranza nazionale, gruppo etnico minoritario.
STATO: Comunità politica costituita da un popolo
stanziato in un determinato territorio, organizzato unitariamente come persona
giuridica collettiva e titolare di un potere sovrano (governo) cui si è
riservato il monopolio dell’uso legittimo della forza (potere coattivo), allo
scopo di garantire l’ordine pubblico interno e di assicurare la difesa contro
eventuali nemici esterni
Com’è evidente solo i concetti di cittadinanza e di stato
sono collegati e perlopiù indicano una condizione giuridica. Dare alla legge
sulla cittadinanza una valenza etnica come stanno facendo alcuni partiti è una
buffonata buona sola a raccogliere i consensi degli ignoranti.
Veniamo comunque al punto la cittadinanza
italiana si può variamente acquisire:
- automaticamente, secondo lo ius sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
- su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
- per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
- per naturalizzazione, dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è ridotto a 3 anni per ex cittadini italiani ed i loro immediati discendenti e per gli stranieri nati in Italia, 4 anni per i cittadini di altri paesi dell'Unione europea e 5 anni per gli apolidi ed i rifugiati.
- per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali.
- su domanda, per essere nati in territori già italiani.
- su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.
- legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.
Veniamo
ora alla proposta di legge in votazione al senato, al contrario di ciò che
vanno cianciando opinionisti, politici e commentatori vari, non apre la porta a
nessun invasione perché di fatto serve solo a regolarizzare in modo semplice la
cittadinanza per persone nate, cresciute e scolarizzate in italia. Infatti
prevede due nuovi criteri per ottenere la cittadinanza prima dei 18 anni: si
chiamano ius soli temperato e ius
culturae.
Lo
ius soli “temperato” presente nella legge prevede che
un bambino nato in Italia diventi automaticamente italiano se almeno uno dei
due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni. Se il genitore in
possesso di permesso di soggiorno non proviene dall’Unione Europea, deve
aderire ad altri tre parametri:
-un
reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
-un
alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge;
-
superare un test di conoscenza della lingua italiana.
In
tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di
volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità
genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del
minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
Entro
due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:
- rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero;
- fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.
Il cosiddetto ius culturae passa attraverso il sistema scolastico
italiano. Potranno chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in
Italia o arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato le scuole italiane
per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico. I ragazzi nati
all’estero ma che arrivano in Italia fra i 12 e i 18 anni potranno ottenere la
cittadinanza dopo aver abitato in Italia per almeno sei anni e avere superato
un ciclo scolastico.
In
tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà
espressa da un genitore legalmente residente in
Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello
stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della
maggiore età dell'interessato.
Entro
due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:
- rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero:
- fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.